Legge regionale 08 luglio 1987, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.
Art. 42
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, di Pordenone e di Udine al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni che gestiscono nella provincia di Trieste centri di riabilitazione per invalidi al fine di contribuire a coprire le spese di gestione di tale centri, con esclusione dei costi relativi ad oneri per personale sanitario.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegati: copia del bilancio dei consorzi dal quale risulti il disavanzo; rispettivamente preventivo delle spese da sostenere nel corso del 1987 da parte delle Associazioni, che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16, programma 2.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 5417 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ai Consorzi per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e di Udine per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni della provincia di Trieste che gestiscono centri di riabilitazione degli invalidi per le relative spese di gestione >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1987.