Art. 41
Centri e residenze sociali
(programma 2.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della
legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.