Art. 31
Incentivi agli investimenti alle imprese artigiane
(programma 3.2.10.)
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), a decorrere dall' anno 1987, un finanziamento annuale di lire 200 milioni per un periodo di dieci anni.
2. A tal fine č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, istituito con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato a lire 600 milioni.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.