Art. 36
Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalitā previste dagli articoli 1 e 10/bis della
legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.