Legge regionale 23 giugno 1987, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 24/06/1987

Modifiche ed integrazioni ai Capi II, III e VI della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, concernenti interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia. Interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 52, concernente contributi sulle operazioni di locazione finanziaria.
Art. 3
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ed in particolare per integrare gli interventi previsti dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizioni che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarā autorizzato dalla Banca d' Italia.
3. L' Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, proposta dallo stesso di concerto con l' Assessore all' industria, č autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalitā di attuazione di quanto previsto al presente articolo.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.