<< L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma. >>.