Art. 8
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 21 - Programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7687 (2.1.242.3.10.28) con la denominazione: << Finanziamenti o contributi a centri di ricerca che operano nei settori di cui al
secondo comma dell' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, per la realizzazione di progetti nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7681 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 2 febbraio 1987.
4. Sul precitato capitolo 7687 viene, altresì, iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.200 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7681 del medesimo stato di previsione.