Art. 1
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata, conformemente a quanto previsto dalla
legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, a definire con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, ulteriori modalità relative all' attuazione delle operazioni di consolidamento finanziario attraverso l' unificazione della misura dell' agevolazione creditizia, nei limiti di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 30/1984, anche per quanto concerne le operazioni già concluse.
2. La misura del tasso unificato così determinata troverà applicazione a favore di tutti i contratti di finanziamento in essere per le rate non scadute al momento dell' entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore dei contratti di finanziamento stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge.