Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 6

Organi amministrativiincaricati dell' esecuzione della legge

1. L' esecuzione della presente legge è affidata al servizio per le attività culturali funzionante presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali.

2. Il suddetto servizio curerà la messa a punto di strumenti idonei a far conoscere, a chiunque possa esserne interessato, gli obiettivi e le scadenze previste dalla presente legge, nonché la pubblicazione e la diffusione del programma di cui al successivo articolo 7.