Legge regionale 01 giugno 1987 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

Art. 14

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 5, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI, il capitolo 6212 (2.1.143.3.06.06) con la denominazione: << Spese per l' istituzione dell' archivio regionale destinato alla raccolta e conservazione di materiale attinente alla cultura della pace e della cooperazione fra i popoli >>, con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, suddiviso in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

2. Al predetto onere di lire 90 milioni, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).

3. Sul predetto capitolo 6212 viene così iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> del bilancio per l' anno 1987.

4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6212 viene iscritto all' elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e al bilancio per l' anno 1987.