Art. 9
Modalitą di erogazione dei contributi
1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della presente legge devono pervenire alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attivitą e beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) programma e calendario delle iniziative e delle attivitą previste;
b) bilancio preventivo delle stesse;
c) relazione riassuntiva dell' attivitą eventualmente svolta nell' anno precedente;
d) consuntivo degli eventuali finanziamenti ottenuti;
e) per le associazioni, statuto e composizione degli organi direttivi.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 39/1987