Art. 4
Beneficiari degli interventi
1. Possono beneficiare dei contributi:
a) gli enti locali, altri organismi pubblici, le università e istituzioni culturali del Friuli - Venezia Giulia;
b) associazioni operanti per la promozione della cultura della pace, che abbiano almeno una sede nella regione;
c) scuole di ogni ordine e grado e associazioni operanti nell' ambito della scuola.
2. Non possono essere concessi contributi ai sensi della presente legge per iniziative promosse da organizzazioni partitiche e sindacali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.