Legge regionale 01 giugno 1987, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.
Art. 3
1. L' Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:
a) l' organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;
b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2;
c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all' articolo 2;
d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
e) l' allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
f) l' attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi;
g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell' ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;
h) la promozione, nello spirito dell' incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell' iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all' inizio di ciascun esercizio finanziario.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.