Legge regionale 01 giugno 1987, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.
Art. 13
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 6211 (2.1.152.2.06.06) con la denominazione: << Contributi a enti locali, organismi pubblici, istituzioni culturali, associazioni e scuole per iniziative rivolte allo studio, alla divulgazione e promozione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 710 milioni, suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 270 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 710 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6211 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 220 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6211 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.