Legge regionale 01 giugno 1987, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.
Art. 12
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8 - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6210 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamenti al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico per la frequenza gratuita di studenti >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:
- per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati);
- per lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dei bilanci predetti.

3. Sul predetto capitolo 6210 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6210 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.