Legge regionale 01 giugno 1987, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 4 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
2 Articolo 9 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 20, comma 14, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Articolo 4 ter aggiunto da art. 8, comma 69, L. R. 25/2016
Art. 3
1. L' Amministrazione regionale promuove e sostiene, mediante la concessione di contributi, le iniziative intese a conseguire le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 e in particolare:
a) l' organizzazione di convegni e incontri volti a favorire la reciproca conoscenza e collaborazione fra popoli portatori di culture diverse;
b) la pubblicazione di tesi di laurea aventi per oggetto i temi indicati all' articolo 2;
c) la raccolta e la diffusione di pubblicazioni, filmati, audiovisivi e altro materiale di valore scientifico, didattico e documentario attinente i temi di cui all' articolo 2;
d) la realizzazione di studi, ricerche e progetti sull' integrazione economica e culturale delle aree di confine della regione, nonché sul ruolo che in tale direzione può essere assunto dalle minoranze linguistiche;
e) l' allestimento di mostre, la raccolta di filmati e la promozione di studi e ricerche storiche, con relative pubblicazioni, sulle cause economiche, politiche e sociali dei conflitti mondiali, sugli eventi bellici e sui caduti, relativamente alle vicende che hanno interessato la regione Friuli - Venezia Giulia;
f) l' attuazione di iniziative intese a promuovere la cultura della pace e della convivenza tra i popoli, nonché il diritto alla pace a fronte delle minacce e azioni eversive del terrorismo nazionale ed internazionale, mediante conferenze, tavole rotonde, pubblicazioni e programmi radio - televisivi;
g) la realizzazione di manifestazioni culturali promosse nell' ambito di gemellaggi dei Comuni del Friuli - Venezia Giulia con i Comuni della Comunità di lavoro Alpe - Adria e, più in generale, con quelli dei Paesi esteri;
h) la promozione, nello spirito dell' incontro fra i popoli, di scambi internazionali giovanili, in cui siano assicurati il carattere culturale dell' iniziativa e la reciprocità, nonché di manifestazioni musicali con la partecipazione di gruppi e complessi provenienti da più nazioni.

2. I contributi di cui sopra sono concessi in unica soluzione anticipata all' inizio di ciascun esercizio finanziario.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 9 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.
Art. 12
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 3, lettera d), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8 - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 6210 (2.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamenti al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico per la frequenza gratuita di studenti >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte:
- per lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati);
- per lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dei bilanci predetti.

3. Sul predetto capitolo 6210 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6210 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 13
 
1. Per le finalità di cui al precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, viene istituito, alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.8. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 6211 (2.1.152.2.06.06) con la denominazione: << Contributi a enti locali, organismi pubblici, istituzioni culturali, associazioni e scuole per iniziative rivolte allo studio, alla divulgazione e promozione della cultura della pace >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 710 milioni, suddiviso in ragione di lire 220 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 270 milioni per l' anno 1989.
2. Al predetto onere di lire 710 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dei bilanci predetti (Rubrica n. 5 - Partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci citati).
3. Sul predetto capitolo 6211 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 220 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6211 viene iscritto nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.