Legge regionale 01 giugno 1987, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.
Art. 9 bis
Commisurazione e utilizzo dei contributi
(1)
1.
Per la commisurazione e l' utilizzo dei contributi, previsti dall' articolo 3 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'
articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68
.
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1987 , con applicabilita' delle nuove disposizioni anche alle iniziative indicate all' articolo 7, comma 2, della medesima legge.