Art. 7
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale adotta annualmente il programma degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il programma deve indicare i beneficiari dei contributi nonché le iniziative ammesse e quelle assunte, direttamente o tramite gli enti locali, dalla Regione.
3. la Giunta regionale rende noto il programma di cui al comma precedente alla Presidenza del Consiglio regionale e contestualmente le sottopone una relazione sull' attuazione del programma dell' anno precedente.