Art. 6
Organi amministrativi
incaricati dell' esecuzione della legge
1. L' esecuzione della presente legge è affidata al servizio per le attività culturali funzionante presso la Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività e beni culturali.
2. Il suddetto servizio curerà la messa a punto di strumenti idonei a far conoscere, a chiunque possa esserne interessato, gli obiettivi e le scadenze previste dalla presente legge, nonché la pubblicazione e la diffusione del programma di cui al successivo articolo 7.