Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.
Art. 4
 
1. Nelle singole riserve di caccia di diritto l' assemblea dei soci può stabilire di praticare sull' intero territorio o su parte di esso, in alternativa a tutte le altre forme di caccia consentite nei confronti delle specie interessate, la caccia di selezione di cui alla presente legge. Qualora in una riserva di caccia un numero di cacciatori assegnati in possesso dei requisiti per poter esercitare la caccia di selezione pari ad almeno il 15 per cento dei cacciatori assegnati alla riserva medesima richieda di praticare la caccia di selezione agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare per l'attività una unica zona - ovvero due, qualora le zone siano contigue con le zone di altre Riserve di caccia destinate alla selezione - della riserva idonea morfologicamente e funzionalmente e di dimensione proporzionale al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva di caccia al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall'esercizio venatorio ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L'atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30/1999.
3. Nel caso in cui la caccia di selezione venga praticata su parte del territorio della riserva di caccia di diritto, il piano di abbattimento, di cui al successivo articolo 6, deve riguardare la sola zona destinata a tale forma di caccia ed il socio praticante la medesima non può esercitare per quelle specie nei cui confronti esercita la caccia di selezione altre forme di caccia sull' intero territorio della riserva.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 21/1993
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
4 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 10/2003
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 3, L. R. 6/2008
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 43, comma 4, L. R. 6/2008