Legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica.
Art. 2
 
2. È ammesso l' uso del cane da traccia esclusivamente per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità fissate con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al successivo articolo 6, comma 3.
3. La caccia selettiva di cui al comma 1. può essere esercitata ogni giorno, esclusi il martedì ed il venerdì.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 6/2008
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 6/2008
3 Comma 4 sostituito da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017