1. Dal trentesimo giorno successivo all' emanazione del decreto di cui all' articolo 6 della presente legge, è abrogato l'
articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, e cessa di avere applicazione nel territorio regionale l' articolo 43 del RD 5 giugno 1939, n. 1016, ed ogni altra norma comunque incompatibile con le disposizioni di cui alla presente legge.