Legge regionale 28 aprile 1987, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.
Art. 11
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle singole Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo non superiore a 50 milioni affinché possano approvvigionare di foraggi e mangimi gli allevatori dei Comuni nei quali, a seguito di contaminazione da radioattività conseguente all' incidente nucleare di Chernobyl, le autorità competenti abbiano vietato l' utilizzo del foraggio raccolto in zona a fini di alimentazione del bestiame.
2. Con i fondi attribuiti le Comunità montane potranno effettuare acquisti di prodotti da distribuire oppure rimborsare a Comuni e/o allevatori per acquisti effettuati a seguito dei provvedimenti di divieto anzidetto.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.