Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

CAPO I

Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza

Art. 11

Presidi di dialisi(programma 2.1.4.)

Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 4880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Art. 12

Centri e residenze sociali(programma 2.1.5.)

Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Art. 13

Strutture socio - assistenziali sostitutivedei presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado(programma 2.1.5.)

Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, specificatamente dirette alla realizzazione ed al potenziamento delle strutture socio - assistenziali sostitutive degli attuali presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.

Art. 14

Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici(programma 2.1.8.)

Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.