Legge regionale 28 gennaio 1987 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

Art. 3

Edilizia convenzionata(programma 1.1.1.)

Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.

L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2006, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.