Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
TITOLO VI
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1987- 1989
Art. 52
 Edilizia, opere ed interventi pubblici
(programmi 1.1.3., 0.6.3., 1.5.3., 1.1.1. e 2.5.1.)
La spesa di lire 2 miliardi rideterminata per l' anno 1987 con l' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, viene modificata in lire 5 miliardi per l' anno 1987, lire 10 miliardi per l' anno 1988 e lire 5 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 3.650 milioni per l' anno 1988, autorizzata con il quinto comma dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 e iscritta sul capitolo 8803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l' anno 1988 e lire 650 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La spesa di lire 13.500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, viene suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 53
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 4.500 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e, per lire 4.500 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1988 così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 7.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 24.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 13 della legge regionale 2 giugno 1982, n. 44, per lire 3.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con il settimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e per lire 12.000 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 11.000 milioni per l' anno 1987, in lire 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 1.500 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 3503.
Art. 54
 Opere di bonifica, di sistemazione idrogeologica
e di tutela dell' ambiente
(programmi 1.4.2., 1.5.2., 3.1.1., 1.2.3. e 3.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 8.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1987 e 1988 così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 19 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 10 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 55
 Strutture socio - sanitarie
(programmi 2.1.3. e 2.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 2.000 milioni per l' anno 1987, 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata, per l' anno 1987, con l' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 56
 Istruzione ed istituzioni culturali
(programmi 2.3.5. e 2.4.2.)
La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 47, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi rideterminata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 57
 Strutture turistiche
(programmi 3.5.2. e 3.5.3.)
La spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, come autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, ridotta con l' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, viene suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 10.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.