Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 22
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2010