Art. 61
Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del
regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della
legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.