Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
Art. 61
 Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento e dall' articolo 5, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.