Art. 57
Strutture turistiche
(programmi 3.5.2. e 3.5.3.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 10.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, cosė come rideterminata con il
quarto comma dell' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.