Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
Art. 54
 Opere di bonifica, di sistemazione idrogeologica
e di tutela dell' ambiente
(programmi 1.4.2., 1.5.2., 3.1.1., 1.2.3. e 3.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 8.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, cosė come rideterminata con l' articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1987 e 1988 cosė come rideterminata con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 19 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, cosė come rideterminata con il primo comma dell' articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 10 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.