Art. 5
Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.