Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).
Art. 40
 Contributi a favore
delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
Per le finalitā previste dagli articolo 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā, autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalitā previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, č autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalitā di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.