Art. 29
Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.