Art. 12
Centri e residenze sociali
(programma 2.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della
legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.