Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 4

Le attività o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.