﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 dicembre 1986

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">È  istituita  presso  la  Direzione  regionale  per   la protezione civile la Sala operativa  regionale  quale  luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo  del  servizio regionale di protezione civile.</p><p style="text-align: justify;">Essa   si   configura   quale   presidio   permanente   e continuativo ed assicura  la connessione con l' intera  rete di comunicazione delle strutture  sovra  e  subregionali  di protezione  civile  e  con   il   sistema   informativo   ed informatico regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti  per la valutazione di particolari contingenze.</p><p style="text-align: justify;">In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta   dal   Presidente   della   Giunta   regionale    o dall' Assessore dallo stesso  delegato  e  la  stessa  funge altresì da sede unica di coordinamento  e  controllo  delle strutture di intervento regionale e  di  quelle  statali  di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.</p><p style="text-align: justify;">Entro sei mesi dall' entrata  in  vigore  della  presente legge saranno  emanate  con  decreto  del  Presidente  della Giunta  regionale,  previa  delibera  della  Giunta  stessa, disposizioni  per  la  disciplina    dell' attività   della struttura qui considerata.</p><p style="text-align: justify;">La Sala operativa qui considerata può  essere  collegata con un Centro regionale per le  comunicazioni  di  emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la  sede RAI in regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 210, comma 1, L. R. 3/2024</p></p></body></html>