﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 dicembre 1986

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.</p><p style="text-align: justify;">Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.</p><p style="text-align: justify;">Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al terzo comma da art. 3, comma 61, L. R. 30/2007</p></p></body></html>