﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 dicembre 1986

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La  funzione  di  coordinamento,  di  cui  al  precedente articolo, spetta al  Presidente  della  Giunta  regionale  o all' Assessore  regionale  dallo  stesso   delegato   e   si realizza, in concorso con gli organi del Servizio  nazionale della protezione civile, nei confronti delle  Province,  dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra  istituzione  ed organizzazione,  pubblica  o  privata,  aventi  sedi   nella regione,  che  secondo  i  rispettivi  ordinamenti  svolgono attività di protezione civile.</p><p style="text-align: justify;">Al Presidente della Giunta  regionale  o   all' Assessore regionale   dallo   stesso   delegato   spetta,    altresì, assicurare,   in   caso   di   emergenza,   il    necessario coordinamento dell' attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e  per  le  politiche  di prevenzione, di cui al  successivo  Titolo  II,  con  quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti  nella  regione,  compresi  quelli  che,  comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.</p></p></body></html>