﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 31 dicembre 1986

      , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 27/10/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il Comitato tecnico scientifico per la protezione  civile è organo di consulenza ai fini  della  ricerca  finalizzata alla previsione  -  prevenzione  delle  catastrofi  e  crisi ambientali,  nonché  per   l' elaborazione  per   le   più opportune e necessarie indicazioni per  l' indirizzo  ed  il coordinamento degli interventi da assumere.</p><p style="text-align: justify;">Il Comitato è composto dall' Assessore delegato  per  la protezione civile e per  le  politiche  di  prevenzione,  in veste  di  Presidente  e  dal  Direttore   regionale   della protezione  civile   quale   Vicepresidente,   nonché   dal dirigente preposto al  Servizio  tecnico  scientifico  e  di pianificazione e controllo della Direzione regionale per  la protezione civile e per le politiche di  prevenzione,  oltre ai seguenti membri:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">- </span>due esperti nominati da ciascuna delle  Università  degli   studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">- </span>un    rappresentante       dell' Osservatorio    geofisico   sperimentale di Trieste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">- </span>un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">- </span>esperti designati da istituti scientifici riconosciuti  di   rilevanza  specifica  nel  settore,  nonché  studiosi  di   chiara fama in numero complessivo non superiore  a  dieci,   nominati dal Presidente della Giunta regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">- </span>i direttori dei gruppi di ricerca, di  cui  al  successivo   articolo 24.</p></p><p style="text-align: justify;">Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal  suo  Presidente  per  argomenti specifici  e  si  riunisce,  di  norma,  almeno  tre   volte all' anno, mentre può essere convocato, altresì,  in  ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in  caso  di emergenze particolari.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per    l' esame   di   problematiche    altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi  di esperti  aventi competenza specifica nei singoli settori  di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine  di  approfondire  la trattazione  delle  problematiche stesse  e di riferire poi le determinazioni assunte  in  una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le  sedute  dei  gruppi di esperti  sono  considerate sedute  del  Comitato a tutti gli effetti, salvo per  quanto riguarda l' espressione del parere sugli argomenti trattati, che  rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito  in sessione plenaria.</p><p style="text-align: justify;">Per lo svolgimento delle proprie attività,  il  Comitato si avvale in funzione di  segreteria  del  Servizio  tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.</p><p style="text-align: justify;">La   partecipazione  al  Comitato   tecnico - scientifico da    parte    dei    componenti   esterni   è   compensata per  ogni seduta con un gettone di presenza di lire  300.000 rideterminato  annualmente con decreto del Presidente  della Giunta  regionale,  su conforme deliberazione  della  Giunta stessa.</p><p style="text-align: justify;">Ai  componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede  ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in  comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete,  altresì, il trattamento previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n.  63.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 33/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 1, comma 2, L. R. 33/1993</p></p></body></html>