Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 11

A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.

Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.

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Note:

Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L. R. 15/1992