Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attivitą svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.
Art. 36
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.