Art. 29
La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.
Art. 30
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005
Art. 31
Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter.
1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale.
1 quater. La Regione predispone strumenti negoziali per l'acquisizione dei servizi di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria in favore dei gruppi comunali di cui all'articolo 7, comma 2 ter, e delle associazioni convenzionate di Protezione Civile, in armonia con la normativa nazionale vigente in materia. I rappresentanti legali dei gruppi comunali di Protezione Civile sono tenuti a adempiere ai propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente avvalendosi degli strumenti negoziali predisposti dalla Regione. I rappresentanti legali delle associazioni di Protezione Civile convenzionate hanno facoltà di avvalersi dei suddetti strumenti negoziali per l'adempimento dei propri oneri di controllo sanitario e sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa nazionale vigente, in alternativa ai corrispondenti finanziamenti stabiliti dalle convenzioni.
Le modalità relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonché le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica.
2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 5, comma 25, L. R. 22/2020
3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 26, L. R. 22/2020
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 22/2020
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 5, comma 36, L. R. 9/2026
Art. 32
I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.