Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, comma 16, L. R. 22/2020
Art. 7
 
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 78, L. R. 11/2011
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 17, L. R. 22/2020
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.