Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Si segnala che nell'articolo non è presente il comma 2 ter.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L. R. 8/1977
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1992
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
5 Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 1, comma 1, L. R. 1/2001
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 12/2003
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 62, L. R. 30/2007
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, lettera d), L. R. 9/2009
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 11/2009
10 Terzo comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
11 Quinto comma sostituito da art. 159, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
12 Parole soppresse al comma 2 bis da art. 4, comma 79, lettera a), L. R. 11/2011
13 Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 79, lettera b), L. R. 11/2011
14 Comma 2 ter aggiunto da art. 5, comma 70, L. R. 18/2011
15 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 103, L. R. 14/2012