Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 36
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.