Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 34
 
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: << Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.