Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
Art. 33
Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, comma 1, L. R. 5/1994
2 Aggiunti dopo il sesto comma 3 commi da art. 25, comma 1, L. R. 9/1999
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 15/2004
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 15/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 5, L. R. 15/2005
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 2, L. R. 2/2006
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 1/2007
8 Sesto comma sostituito da art. 13, comma 16, L. R. 9/2008
9 Comma 9 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 17/2008
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 37, L. R. 12/2009
11 Parole aggiunte al quarto comma da art. 162, comma 1, L. R. 17/2010
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 33, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 15, lettera a), L. R. 27/2012
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 103, L. R. 14/2012
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 37/2017
15 Comma 9 bis abrogato da art. 23, comma 1, lettera e), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 29, L. R. 22/2020