Art. 30
1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005