Art. 29
La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietā sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attivitā di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attivitā di volontariato ai fini della presente legge, č gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.