Art. 17
(Organizzazione della Protezione civile regionale)
1.
La Protezione civile della Regione č organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attivitā istituzionale, le cui caratteristiche e modalitā di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 22/2020